Art. 100.
(Ammissione a misure alternative di cittadini stranieri durante la esecuzione della pena o di misure di sicurezza).

      1. La esecuzione di una pena, in ogni sua parte, compresa la pena pecuniaria, anche se da porre ancora in esecuzione, o di una misura di sicurezza giustificano, anche nei casi non è stato emesso provvedimento autorizzativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la presenza del cittadino straniero nello Stato, nel quale, pertanto, può essere inserito regolarmente in attività lavorativa, e, se libero, può anche avere regolare domicilio o residenza. Il cittadino straniero può, inoltre, essere iscritto e frequentare corsi scolastici di ogni livello e fruire, se ne ricorrono le condizioni, dei benefìci previsti.
      2. All'esito delle esecuzioni di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza, ove sia stata disposta la espulsione dallo Stato del cittadino straniero, può decidere in merito alla stessa, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 679 del codice di procedura penale, come sostituito dalla presente legge, tenendo conto della sua partecipazione all'opera di rieducazione svolta.